Una Scheda Informativa per i Rischi Connessi all’Utilizzo del Telefono Cellulare
Un grazie a Ugo per la segnalazione:
Questa notizia è stata tratta da: http://medicocompetente.blogspot.com/
Una scheda che riassume, senza enfatizzare e senza minimizzare, i rischi legati all’uso prolungato del telefono cellulare. Le radiazioni da radiofrequenze, quali quelle emesse dai telefono cellulari e dalle reti wi-fi, sono state recentemente classificate come possibili cancerogene per l’uomo dalla IARC-OMS.
Scarica la scheda informativa:
https://docs.google.com/open?id=0BzoVPplAqXTxYjIxOTZiOGUtZjZhNS00ZGE2LTk0MDItYWVlYTJjN2FmYjlk
Una guida per i costruttori di macchine
Fonte: http://www.puntosicuro.it/
Una guida applicativa per i costruttori di macchine per focalizzare il loro ruolo nel garantire la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. I requisiti di sicurezza e la valutazione dei rischi delle attrezzature di lavoro. I rischi da interferenze.
Milano, 17 Nov – Ci sono documenti, linee guida, schede tecniche relativi alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non perdono validità, riguardo alle riflessioni e ai suggerimenti contenuti, anche dopo qualche anno dalla loro pubblicazione.
È il caso, ad esempio, del documento “Sicurezza delle macchine e Testo Unico: guida applicativa per i costruttori”, un documento prodotto da Federmacchine, Federazione nazionale delle Associazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato.
Il documento – risale a novembre del 2009 ed è precedente all’emanazione del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 – ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 disciplina anche gli aspetti di sicurezza e salute correlati all’utilizzo delle macchine, e più in generale delle attrezzature di lavoro.
Ad esempio stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro per le aziende utilizzatrici, “definendo comportamenti e misure che, per una loro completa attuazione, richiedono anche ai costruttori di macchine un contributo importante”. Inoltre il Testo Unico “contiene anche norme direttamente rivolte ai costruttori di macchine, compresa la regolamentazione delle procedure finalizzate all’irrogazione delle sanzioni penali connesse alla violazione delle disposizioni di legge”.
Queste è una guida applicativa, nell’ottica dei costruttori di macchine, che ha l’obiettivo di “focalizzare gli aspetti più importanti in cui anche questi ultimi sono chiamati, direttamente o indirettamente, a svolgere un ruolo importante per garantire la sicurezza e la salute del lavoro”. L’analisi del Testo Unico operata dalla guida è divisa in quattro parti:
- Parte I: “sviluppa un’analisi e valutazione delle norme del Testo Unico direttamente rivolte ai costruttori di macchine;
- Parte II: è incentrata sull’analisi del Titolo III del Testo Unico (Sicurezza delle attrezzature di lavoro);
- Parte III: “analizza gli aspetti più tecnici che coinvolgono le attrezzature di lavoro ( rischio elettrico, ergonomia, movimentazione dei carichi, rumore, cadute dall’alto, ecc.), regolamentati in varie parti del dettato legislativo”;
- Parte IV: “tratta di un aspetto, quello della sicurezza nelle lavorazioni in appalto, che coinvolge direttamente la sicurezza in fase d’installazione, montaggio e manutenzione delle macchine”.
Vediamo di riportare, a titolo esemplificativo, alcune parti di questa guida applicativa.
Riguardo all’uso sicuro delle attrezzature di lavoro ci soffermiamo su alcune indicazioni relative ai requisiti di sicurezza (Art.70 del D. Dgs. 81/2008).
Infatti riguardo ai requisiti di sicurezza, “nell’ambito dell’art.70 del nuovo Testo Unico è stata effettuata un’importante riorganizzazione delle norme, con rilevanti differenze rispetto alla precedente impostazione, soprattutto sotto il profilo delle responsabilità per il datore di lavoro – utilizzatore”.
Ad esempio al comma 1 dell’articolo 70 “si sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di dotare i lavoratori di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ovviamente ad esse applicabili, sia come prodotto sia come periodo di costruzione, pena l’applicazione della sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro”.
E questa nuova previsione costituisce una novità che crea – come indicato da Federmacchine – un “parallelismo” tra le responsabilità del costruttore e le responsabilità dell’utilizzatore, comunque tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure, in relazione alla propria attività, come già stabilito al successivo articolo 71.
Insomma il concetto di dotare i lavoratori di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto “richiama peraltro immediatamente i casi in cui è lo stesso acquirente che si assume le responsabilità tipiche del fabbricante, per esempio nel caso di interventi eseguiti dall’acquirente sulle macchine, che possono costituire nuova immissione sul mercato o messa in servizio, oltre, ovviamente, al caso di macchine ‘autocostruite’, o di assemblaggio di più macchine al fine di comporre una linea”.
Rimandandovi ad una lettura diretta del documento in merito al tema appena trattato, veniamo alla valutazione dei rischi delle attrezzature inserite nell’ambiente di lavoro.
Il 2° comma dell’art.71 del D.Lgs. 81/2008 “individua le caratteristiche che devono essere tenute in considerazione ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro, e quindi da considerare sempre, anche in fase di valutazione dei rischi:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
In particolare l’aspetto riguardante i rischi da interferenze “è una previsione che rappresenta una novità, anche se tale aspetto avrebbe già dovuto essere tenuto in considerazione in quanto evidentemente riconducibile ai principi generali di tutela e prevenzione”. In questo caso il legislatore ha espressamente richiamato la “necessità di analizzare tutti i rischi connessi all’inserimento di un’ attrezzatura di lavoro all’interno di un ciclo produttivo, e di un dato ambiente di lavoro, compresi evidentemente quelli di interferenze con altri macchinari in uso, o con caratteristiche dell’ambiente di lavoro, che possano interagire negativamente con le attrezzature, generando situazioni di pericolo o di rischio”.
Questo comma – continua il documento – è un “punto fondamentale relativamente agli obblighi del datore di lavoro in tema di utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro, in quanto prevede espressamente la necessità di una valutazione dei rischi specifica, prima dell’inserimento di un’attrezzatura di lavoro nell’ambiente operativo”. E tale valutazione “è sempre obbligatoria, anche quando la macchina da inserire in un ambiente di lavoro è marcata CE”.
La valutazione di cui al comma 2 dell’art.71 è “innanzitutto relativa alla sicurezza dell’inserimento della macchina all’interno dell’ambiente di lavoro, con conseguente obbligo – per l’utilizzatore / datore di lavoro – di effettuare unavalutazione preventiva dei tipici rischi connessi a tale fatto (spazi, illuminazione, viabilità, rispetto delle distanze e delle dimensioni dei corridoi/aree di accesso alle macchine, rumore, sostanze emesse in ambiente, aspetti collegati alla polverosità, eventuali collegamenti ai sistemi di aspirazione centrali, collegamenti adeguati alle linee di alimentazione o al sito di impiego,ecc.)”.
È evidente che per una corretta scelta delle idonee attrezzature di lavoro (quindi anche delle macchine) “è importante che il datore di lavoro verifichi – e comunichi espressamente al costruttore della macchina – se vi sono esigenze particolari in termini, ad esempio, di: materiali da lavorare, aspetti logistici, condizioni ambientali, condizioni di alimentazione, necessità di formazione del personale, situazioni di rischio particolare, che devono essere preventivamente discusse e concordate”.
Ricordiamo, per concludere, che “come attività propedeutica a tale valutazione il datore di lavoro dovrà anche:
- valutare la correttezza e completezza della documentazione relativa alla macchina da inserire nell’ambiente di lavoro (dichiarazioni o attestazioni di conformità, manuali d’uso e manutenzione, ecc.);
- valutare e prevedere soluzioni relativamente ai rischi residui evidenziati dal costruttore nelle istruzioni per l’uso”;
- verificare le eventuali problematiche di sicurezza connesse all’inserimento della macchina all’interno di un “insieme”, ovvero le problematiche di inserimento in ambiente di lavoro di una linea o impianto completo;
- “verificare che non sussistano rischi palesi presenti sulla macchina”;
- “se trattasi di macchina ‘usata’ non marcata CE, verificare se, al di là del rispetto dei contenuti minimi indicati in allegato V (la cui vigenza deve essere attestata dal cedente tramite l’obbligatoria attestazione di conformità di cui all’art. 72 comma 1”), “la macchina è anche conforme alle altre parti del D.Lgs. 81/2008, che coprono i possibili rischi che un’attrezzatura di lavoro può presentare (ad esempio il rischio elettrico, il rischio da elettricità statica, l’ergonomia, il rumore, le radiazioni, ecc.), nonché se è aggiornata tecnicamente in relazione alla evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione secondo quanto previsto all’art. 71 comma 4 lett. a) punto 3, che rimanda all’art. 18 1° comma lett z)”.
L’indice del documento:
Parte I: Le disposizioni legislative per i costruttori di macchine e attrezzature di lavoro
Premessa
1.1 Obblighi e prescrizioni in capo ai costruttori
1.2 Accertamento di non conformità, intervento degli organismi di vigilanza e controllo, sistema sanzionatorio
1.2.1 Reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime – Decreto 231 – Modelli organizzativi
1.3 Interventi di modifica sulle macchine in uso
1.4 Vendita, noleggio e concessione in uso di macchine ed attrezzature di lavoro
1.4.1 Soggetti interessati all’Attestazione di Conformità di cui all’art. 11 co. 1 del DPR 459/1996 e all’art. 72 co. 1 del d. Lgs n. 81/2008
1.4.2 Tempi di emissione e modello di riferimento
1.5 Altri obblighi di dichiarazione applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (e non soltanto a quelle non marcate CE).
Allegati 1, 2, 3 e 4: Modelli Federmacchine per attestazioni di conformità macchine usate e dichiarazioni in sede di utilizzo di macchine di terzi
Parte II : Le disposizioni legislative sull’uso di attrezzature di lavoro
2.1 Uso sicuro delle attrezzature di lavoro: aspetti generali
2.2 Uso sicuro delle attrezzature di lavoro: il Titolo III del Testo Unico
2.2.1 Definizioni (art. 69)
2.2.2 Requisiti di sicurezza (Art.70)
2.2.3. Obblighi del datore di lavoro (art.71)
2.2.3.1 La valutazione dei rischi delle attrezzature inserite nell’ambiente di lavoro:cosa l’utilizzatore deve valutare
2.2.4 Ergonomia e macchinario
2.2.5 Controlli sulle macchine e registro dei controlli
2.3 Il manuale d’uso e Manutenzione come strumento di supporto al datore di lavoro
2.3.1 Altri contenuti del Manuale rilevanti per il datore di lavoro
2.4 Aspetti da considerare all’atto dell’acquisto e della gestione di una macchina
Parte III: I requisiti di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro
3.1. Lavori elettrici e lavori in quota
3.2 Segnaletica, movimentazione carichi, videoterminali, agenti fisici e chimici
3.3 Allegato V del DLgs 81/2008: requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
3.4 Allegato VII D. Lgs 81/2008: verifiche di attrezzature di lavoro
Parte IV: Lavorazioni in appalto connesse all’installazione e manutenzione di macchinari – Gli obblighi del fornitore di attrezzature di lavoro (art. 26 del Testo Unico)
4.1 L’art. 26 del Testo Unico e il ruolo dell’installatore di impianti: Inquadramento giuridico e contrattuale
4.2 I contenuti normativi dell’art. 26 del Testo Unico. Obblighi dei fornitori di macchine
4.3 Valutazione dell’idoneità tecnico professionale
4.4 Coinvolgimento dei subappaltatori
4.5 Costi relativi alla sicurezza
4.6 Come gestire la sicurezza nelle lavorazioni di installazione, montaggio e manutenzione di
macchine. I compiti e il ruolo del fornitore di macchine
4.7 Tesserino di riconoscimento e altri adempimenti per i lavoratori
NB: Il documento presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010. Tuttavia offre ancora utili suggerimenti e spunti di riflessioni relativi alla prevenzione del rischio macchina in relazione all’applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Infortunio mortale sul lavoro di un operaio addetto alla raccolta dei rifiuti – Il funzionario del Comune addetto alla sicurezza è responsabile dell’infortunio
Fonte: www.studiofonzar.com
Corte di Cassazione – Sentenza n. 35204/2011
Infortunio mortale sul lavoro di un operaio addetto alla raccolta dei rifiuti – Il funzionario del Comune addetto alla sicurezza è responsabile dell’infortunio
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. – Sent. del 28.09.2011, n. 35204
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione L.P. , per tramite del difensore, avverso la sentenza emessa in data 11 marzo 2010 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con la quale, in parziale riforma della sentenza 24 ottobre 2005 del Tribunale di Reggio Calabria, veniva ridotta la pena a mesi otto di reclusione con conferma delle statuizioni relative all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine all’accertato delitto di cui agli artt. 40 cpv. 589 / 1, 2 e 3 comma, commesso in (…) in danno del lavoratore C.P. nonché la condanna del prevenuto in solido con il responsabile civile, Comune di Motta S. Giovanni, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. In esito all’espletata istruttoria era rimasto accertato che il C. , in qualità di operaio addetto alla raccolta rifiuti del Comune di (…) , dopo esser risalito sulla pedana posteriore dell’autocarro adibito al tale operazione (condotto da Ca.Ca. anch’egli imputato dello stesso delitto e poi assolto dal Tribunale per difetto di colpa) una volta svuotato il primo cassonetto, ad ore 6,30 circa del (…) , veniva improvvisamente sbalzato dal veicolo, rovinando sul selciato della strada asfaltata – che recava in quel punto, un piccolo dissesto – allorché l’autista dell’autocarro – udito il segnale acustico convenuto con i netturbini – era ripartito a velocità ridottissima.
Nonostante l’immediato trasporto all’ospedale, l’infortunato vi giungeva cadavere. L’indagine autoptica aveva acclarato che la morte era stata causata da trauma cranico ed encefalico e che la vittima presentava fratture ed escoriazioni al tronco, a dimostrazione del fatto che aveva subito uno sfregamento con l’asfalto. Il Tribunale, sulla scorta di quanto accertato dal consulente del P.M. aveva ritenuto, che a cagionare la caduta dell’operaio, avessero contribuito sia il fatto che costui, in conseguenza di postumi di patologia poliomielitica, non era in grado di mantenere perfettamente la stazione eretta, presentando limitazioni alla capacità prensile dell’arto superiore destro, sia la circostanza che, al momento della caduta, l’infortunato non indossasse le apposite cinture di sicurezza: condotta che indubbiamente valeva ad integrare un concorso di colpa della vittima. Inoltre, con ulteriori argomentazioni anch’esse condivise dalla Corte distrettuale, il Primo Giudice aveva affermato che il L. rivestiva la qualità di datore di lavoro della vittima. Al prevenuto, quale funzionario del Comune di (…) , era stata infatti affidata, con provvedimento sindacale del 9 marzo 1983, la responsabilità anche del servizio di nettezza urbana; incarico preceduto da delibera 29 ottobre 1993 della Giunta Municipale che lo aveva indicato come datore di lavoro – responsabile del procedimento, affidandogli, previa apposita attestazione della relativa copertura finanziaria, autonomia gestionale in relazione all’applicazione della normativa in tema di sicurezza del lavoro. Al L. , i Giudici di merito avevano quindi addebitato di aver commesso il fatto sia per colpa generica sia per la violazione della specifica normativa antinfortunistica, avendo egli omesso di vigilare sull’osservanza dell’uso delle cinture di sicurezza e dei caschetti di protezione: presidi entrambi presenti sull’autocompattatore, ma non utilizzati dalla vittima ex artt. 4, 5 e 35 d.lgs. n. 626 del 1994 ed avendo altresì il prevenuto destinato un soggetto non dotato di equilibrio, stabilità fisica e prontezza di riflessi, in quanto affetto da postumi di poliomielite, al compito di viaggiare in piedi sulla pedana posta sul retro dell’autocompattatore, sempre in violazione dell’art. 4 dello stesso d.lgs. n. 626 del 1994.
Articola la difesa, a sostegno dell’impugnazione, quattro motivi di ricorso denunziando vizi di inosservanza della legge penale e di difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione che così possono sintetizzarsi. La Corte d’appello avrebbe, in primo luogo, violato il disposto dell’art. 521 c.p.p. avendo ritenuto il L. “datore di lavoro di fatto” in contrasto quindi con la contestazione ove risulta allo stesso conferita siffatta posizione per effetto dell’adozione di specifici provvedimenti adottati dagli organi del comune. Non avrebbe comunque potuto ritenersi sussistente, secondo il ricorrente, un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di lavoratori socialmente utili (categoria cui apparteneva la vittima) vincolati invece all’Ente pubblico da un mero rapporto di carattere previdenziale fondato sull’art. 38 Cost. I Giudici d’appello avrebbero altresì errato nel ritenere responsabile della morte del C. il L. anziché l’Ente utilizzatone delle sue prestazioni, essendo solo all’Ente riferibile ogni attività dell’imputato in virtù del rapporto di immedesimazione organica.
Lamenta in secondo luogo il ricorrente che la Corte d’appello abbia illogicamente e contraddittoriamente ritenuto di desumere profili di negligenza, ascrivibili al L. (in veste comunque di semplice funzionario dell’Ente e non di autonomo datore di lavoro) per non aver egli preveduto la verosimile incidenza negativa dei postumi della poliomielite sulle capacità prensili e di stazione eretta del lavoratore dopoché lo stesso imputato, all’esito della procedura di selezione delle unità lavorative avviate dall’Ufficio circoscrizionale per l’impiego di Reggio Calabria (tra le quali era incluso anche il C. ) espletata in qualità di tecnico, aveva preteso il rilascio di specifica certificazione di idoneità di carattere sanitario, ritenendo di poter avviare il lavoratore al progetto di lavori socialmente utili, solamente grazie all’attestazione del dr. A.V. , specialista tra l’altro in medicina sportiva, che aveva escluso che i postumi della poliomielite potessero compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa del C. quale netturbino, addetto ovviamente alla raccolta rifiuti utilizzando l’autocompattatore.
Assume in terzo luogo, la difesa che la Corte distrettuale sarebbe incorsa inoltre in errore nell’addebitare al L. comportamenti colposi di omessa informazione e di omessa vigilanza sull’effettivo uso delle cinture di sicurezza (fraintendendo il significato delle parole del teste Ve. collega di lavoro della vittima, presente al momento del fatto) nonché di omesso controllo sull’uso dei caschetti protettivi in dotazione ai lavoratori sull’autocompattatore, non ritenendo condotta anomala ed imprevedibile l’omissione dell’uso della cintura di sicurezza, addebitabile alla vittima, quale causa sopravvenuta,da sola sufficiente a cagionare l’evento.
Si duole, con la quarta censura, il ricorrente della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronunzia della sentenza di secondo grado e precisamente in data 17 dicembre 2006, dovendosi fare applicazione, nel caso di specie, del termine massimo di anni sette e mesi sei, previsto dalla previgente e più favorevole normativa in relazione alla pena edittale prevista, nel massimo, per il delitto di cui all’art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., in anni cinque di reclusione.
Conclusivamente insta il ricorrente, in via principale, per l’assoluzione nel merito ovvero in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione, con ogni statuizione di legge.
Con motivi aggiunti depositati in cancelleria il 21 aprile 2011, la difesa, riportandosi integralmente a quanto già dedotto in atto di impugnazione, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che preliminarmente, attese le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e dalla difesa dell’imputato – avuto riguardo al tempus commissi delicti, al titolo del reato (omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica) ed alla pena edittale per lo stesso prevista, essendo state concesse dal Tribunale all’imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata (tantoché la Corte d’appello aveva poi ulteriormente ridotto la pena base di un anno di reclusione a quella di mesi otto, applicando, nella massima estensione, la riduzione di 1/3) – occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo) cui bisogna por mente in applicazione della normativa precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 251 del 2005 di cui all’art. 157, comma 1 n. 4 e comma 2 c.p., da considerarsi più favorevole all’imputato ex artt. 2, comma 4 c.p.
Ciò posto, va rilevata l’intervenuta prescrizione della causa estintiva del reato deve invero ritenersi verificata pur tenendo conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – con sentenza n. 1021 / 2001 (imp. Cremonese) – in tema di sospensione del decorso del termine di prescrizione in conseguenza di impedimento dell’imputato o del suo difensore; ed invero dagli atti si rileva che nel corso del giudizio di primo grado vi fu un primo rinvio dal 25 giugno al 31 ottobre 2003 (mesi 4 e giorni 6) nonché un secondo dal 31 marzo al 25 giugno 2004 (mesi 2 e giorni 25): entrambi per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria ed infine un terzo rinvio dal 1 al 15 ottobre 2004 (giorni 15) per legittimo impedimento dell’imputato, per motivi di salute; di talché, il termine massimo prescrizionale deve comunque ritenersi già definitivamente maturato in epoca precedente all’odierna udienza, pur sommando i periodi di sospensione sopra indicati. Deve poi convenirsi con il ricorrente che, nonostante le rilevate sospensioni del suddetto termine, la prescrizione si è compiuta in epoca anteriore alla sentenza di secondo grado, pronunziata in data 11 marzo 2010.
Tanto premesso ed avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nell’impugnata sentenza, deve riconoscersi che il ricorso non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, essendo quindi pacificamente rilevabile l’intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).
Non sussistono peraltro le condizioni di legge per la sussumibilità del caso nella previsione dell’art. 129, 2 comma c.p.p., anche per quanto di seguito si dirà nell’esaminare la fattispecie ai fini civilistici.
Invero, sotto un profilo d’ordine generale e sistematico, in presenza di una causa estintiva del reato, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione (sia con riferimento alle valutazioni del compendio probatorio, sia con riferimento al vaglio delle altre deduzioni). Il sindacato di legittimità ai fini dell’eventuale applicazione del secondo comma dell’art. 129 c.p.p. deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti ictu oculi evidente, sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato, prevale l’esigenza della definizione immediata del processo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, addirittura la sussistenza di una nullità (pur se di ordine generale ed a fortiori se relativa) non è rilevabile nel giudizio di cassazione, “in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva” (in tal senso, ex plurimis: Sez. Un. n.1021/ 2001 Sez. Un. n.35490/2009).
L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, ai fini penali, per essersi il reato estinto per maturata prescrizione.
Precluso risulta pertanto, nella concreta fattispecie – giova subito evidenziarlo – l’esame dell’eccepita nullità della sentenza impugnata in ragione della ritenuta violazione del disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p. che pacificamente configurano una nullità di ordine relativo.
La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta invece la necessità di esaminare le doglianze del ricorrente ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 578 c.p.p.).
A fini civili il ricorso deve essere rigettato, per l’infondatezza delle censure addotte a suo sostegno.
Giova ancora preliminarmente premettere in linea generale quanto al vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità che esso deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o – a seguito della modifica apportata all’art. 606.1, lett. c), c.p.p. dall’art. 8 della L. 20.2.2006, n. 46 – da “altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame”. Il che comporta – quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente (come peraltro verificatosi nella fattispecie in esame) gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30). Quanto, al primo profilo di doglianza, col quale si censura, la logicità e congruenza del percorso motivazionale esplicitato dalla gravata sentenza e si assume l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche che avrebbe indotto la Corte distrettuale ad attribuire al L. la qualifica di datore di lavoro di fatto della vittima, appare opportuno innanzitutto richiamare, ad evitare inutili ripetizioni, quanto succintamente esposto in narrativa, circa gli assunti motivazionali della gravata sentenza. Va poi altresì sottolineato che, con argomentazioni ineccepibili e coerentemente basate sull’inequivoco enunciato dei due provvedimenti amministrativi in atti (Deliberazioni della Giunta municipale del Comune di Motta S. Giovanni in data 29 ottobre 1998 e del Sindaco in data 9 marzo 1999) la Corte distrettuale ha individuato nell’imputato la qualifica di datore di lavoro responsabile del servizio di nettezza urbana, atteso anche il disposto affidamento allo stesso, di autonomia gestionale; ciò in conformità all’art.2 d.lgs. n. 626 del 1994, come sostituito dal D.L. n. 242 del 1996. L’esecutività e definitività di detti provvedimenti (ed in particolare della deliberazione del Sindaco) anche in riferimento all’assegnazione della relativa autonomia gestionale, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio “in relazione alle incombenze di cui alle norme sulla sicurezza del lavoro” priva in radice di ogni fondatezza le obiezioni del ricorrente in ordine al difetto di attribuzione di un effettivo potere di spesa fino all’adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) che comunque non avrebbe per nulla potuto condizionare l’adempimento degli obblighi antinfortunistici, giusta le omissioni ascrittegli nel capo di imputazione, per non aver vigilato sull’uso delle cinture e dei caschi di sicurezza e per aver destinato alle mansioni di netturbino un soggetto fisicamente non idoneo che peraltro,a richiesta della stessa Amministrazione comunale, aveva dovuto esibire, ai fini dell’assunzione, ulteriori e specifiche attestazioni di idoneità alle stesse mansioni, rilasciate dal dr. A.V. , specialista tra l’altro, in medicina sportiva. La Corte distrettuale ha quindi fatto corretta applicazione della specifica normativa, puntualmente recependo l’orientamento – consolidato e prevalente – della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del dipendente pubblico titolare della qualifica di datore di lavoro, nell’ambito dell’organigramma degli enti pubblici territoriali, cui incombe l’osservanza dei precetti antinfortunistici (cfr. ex multis: Sez. 3 n. 19634 / 2003; Sez. 3 n. 47249 / 2005; Sez. 4 n. 34804/2010) restando in linea di principio, in tali casi, il sindaco invece esente da responsabilità (cfr. Sez. 3 n. 2297 / 1999 ). Né rileva in contrario, ad onta della tesi sostenuta dal ricorrente, il fatto che, come statuito dalla Sez. 1 civile (con la sentenza n.3452 / 2010) ed anche dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (cfr. S.U. n. 22276 / 2004 ; S.U. n. 3/2007) chiamate a dirimere una controversia circa la spettanza degli emolumenti a soggetti impiegati nei c.d. lavori socialmente utili e circa la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo abbiano escluso la sussistenza, tra l’ente pubblico ed i singoli lavoratori, di un rapporto di lavoro subordinato, ravvisando unicamente un rapporto giuridico previdenziale, già evidenziato dalla dottrina giuslavoristica, fondato sul disposto dell’art. 38 Cost., nel cui ambito il lavoratore, che svolge un’attività volta alla realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti privi di natura retributiva, ma di natura previdenziale. Non pare invero possa dubitarsi che, sulla base dei principi di ordine generale in materia antinfortunistica, dalla circostanza – indiscussa – della prestazione di lavoro resa dalla vittima in favore dell’ente pubblico territoriale (nel caso di specie, Comune di Motta S. Giovanni dovesse conseguire l’obbligo, a carico del datore di lavoro (individuato, trattandosi di amministrazione pubblica, a norma dell’art. 2 D.l.vo n. 626 del 1994 come sostituito dal D.l. vo n. 242 del 1996), dell’osservanza della specifica normativa di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute del prestatore di lavoro, introdotta dallo stesso d.lgs. n. 626 del 1994.
Quanto alla terza ed alla quarta censura (da trattarsi congiuntamente concernendo entrambe le specifiche condotte di colpose addebitata al L. ) va evidenziato che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni normative dandone conto con argomentazioni assolutamente congrue e condivisibili. Ma pertanto la Corte distrettuale in particolare sottolineato che l’imputato:
1. per grave imprudenza ed in violazione del disposto dell’art. 4, comma 5 lett. c) d.lgs. n. 626 del 1994 aveva adibito il C. alle mansioni di netturbino – che comportavano lo stazionamento del lavoratore, in equilibrio ed in piedi, sulla pedana posteriore dell’autocompattatore in movimento, benché affetto da postumi di poliomielite tali da comprometterne la stazione eretta e le capacità prensili dell’arto superiore destro (tanto da esser conosciuto con l’epiteto dialettale di: “ciunco” ovverosia di zoppo) sì da esigere, ai fini del completamento della procedura di assunzione, l’esibizione di un ‘ ulteriore certificazione medica di idoneità, invero di contenuto generico e comunque non rilasciata da un medico competente ex lege 626 del 1994,ma da medico, come già rilevato,specialista in medicina sportiva;
2. versando in generica negligenza ed incorrendo nella violazione dell’art. 4, comma 5 lett. f) D.l.vo n. 626 del 1994, aveva omesso di istruire i lavoratori e di vigilare sull’impiego dei mezzi di sicurezza individuali ed in particolare delle cinture di sicurezza (art. 4 d.P.R. n.547 del 1955), di cui l’autocompattatore era pacificamente dotato (sulle quali, come riscontrato de visu da Ufficiale di P.G., si era formato, dalla parte esterna, uno strato di polvere, a dimostrazione del loro, ” ordinario ” non utilizzo; ciò a prescindere logicamente dall’esistenza di nodi più o meno fortemente serrati) come comprovato dalla deposizione del teste Ve. (collega di lavoro della vittima che si trovava anch’egli, al momento dell’incidente, in servizio sullo stesso auto compattatore) che aveva riferito di mere raccomandazioni rivolte loro dal L. sull’uso delle cinture di sicurezza, senza far luogo a controlli specifici od “a sorpresa” sul luogo di lavoro; che aveva ammesso il saltuario uso delle cinture stesse mentre operava sulla pedana dell’autocompattatore e che, nel caso di specie, non si era curato, prima di dare all’autista il segnale di partenza convenuto, di verificare che la vittima fosse perfettamente imbracata;
3. per non aver altresì vigilato, (così omettendo colposamente gli specifici e già richiamati obblighi a tutela della incolumità dei lavoratori) sull’impiego dei baschetti presenti sull’autocompattatore e preordinati alla salvaguardia di eventuali lesioni al capo, mai indossati durante il lavoro svolto a bordo dell’autocompattatore, come era emerso dalle dichiarazioni del teste Ve. , non smentite da alcuna diversa emergenza processuale, ben potendo aver rivestito efficacia concausale rispetto all’evento, l’omesso impiego del casco protettivo, attesoché il decesso del C. fu dovuto a trauma cranico.
Ha inoltre la Corte d’appello escluso, attenendosi anche sul punto alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’omesso impiego delle cinture di sicurezza (il cui uso, attesa la ricostruzione dell’infortunio nei termini sopraricordati, avrebbe pacificamente impedito la caduta del C. e quindi l’evento letale conseguitone) abbia costituito un comportamento anomalo ed imprevedibile tale da interrompere il nesso di causa con le evidenziate omissioni ascrivibili a colpa dell’imputato.
Infatti, poiché la normativa antinfortunistica risulta finalizzata a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro può esser esclusa solo in presenza di “un comportamento del lavoratore stesso che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile od inopinabile” (cfr. ex multis: Sez. 4 n. 38877 del 29 settembre 2005 – dep. 21 ottobre 2005 – imp. P.C. in proc. Fani; Sez. 4 n. 21587 del 23 marzo 2007 – dep. 1 giugno 2007 – imp. Pelosi). Solamente quindi “un comportamento anomalo del lavoratore”; “estraneo al processo produttivo od alle mansioni attribuite”; “ontologicamente avulso da ogni ipotizzarle intervento e prevedibile scelta del lavoratore” (Sez. 4 n. 38850 del 23 giugno 2005 – dep. 21 ottobre 2005 – imp. Minotti) può rivestire il ruolo di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l’evento, interrompendo il nesso di causa sì da condurre ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Ora, nel caso di specie, la non occasionalità della condotta, pur negligente ed imprudente, posta in atto dalla vittima nell’ambito dell’espletamento delle mansioni a lei demandate in relazione alle direttive comunque ricevute ed alla materiale dotazione sull’autocompattatore dei mezzi di sicurezza individuali vale ad escludere che si versi in ipotesi di condotta abnorme, imprevedibile, eccezionale ed avulsa dalle operazioni cui il lavoratore era in concreto addetto. In conclusione deve rilevarsi che, ove l’imputato non fosse venuto meno ai propri doveri di vigilanza e di controllo riconnessi alla posizione di garanzia rivestita, l’evento sarebbe stato evitato, essendo peraltro del tutto prevedibile la violazione comportamentale commessa dal lavoratore.
Al rigetto del ricorso agli effetti civili consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio, in favore delle costituite parti civili, come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio che, unitariamente e complessivamente, liquida in Euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Depositata in Cancelleria il 28.09.2011
La sicurezza delle macchine in edilizia
Fonte: www.puntosicuro.it
Nel settore dell’edilizia e dei cantieri temporanei o mobili gli aspetti legati all’uso delle attrezzature di lavoro, e in particolare delle macchine, assumono una rilevanza particolare nell’ambito della valutazione dei rischi che il datore di lavoro è tenuto a svolgere, soprattutto in relazione alla capillare diffusione di piccole macchine potenzialmente pericolose (smerigliatrici, seghe da cantiere, impastatrici, ecc.) e alla gravità degli infortuni che possono derivare dall’uso di alcune specifiche tipologie (piattaforme di lavoro elevabili e altre macchine di sollevamento, macchine per scavo e movimento terra, ecc.).
Nell’intento di contribuire alla sensibilizzazione su comportamenti sicuri, all’adozione di procedure tecnico-operative efficaci, nonché alla corretta applicazione degli obblighi imposti dal Titolo III del DLgs 81/08 e ss.mm.ii. verranno quindi affrontati aspetti di particolare rilevanza per diverse famiglie di macchine impiegate nei cantieri edili.
Per esse verranno trattati anche aspetti normativi e di carattere tecnico-costruttivo, laddove l’evoluzione dello stato dell’arte o particolari criticità rilevate nell’ambito dell’attività svolta per la sorveglianza del mercato relativa alle macchine ne abbiano evidenziato l’opportunità, ai fini di fornire informazioni utili al datore di lavoro che deve mettere a disposizione dei lavoratori macchine sicure ovvero al fabbricante che deve immetterle sul mercato.
Gli atti del convegno:
Attrezzature di lavoro per l’edilizia: requisiti di sicurezza e misure di prevenzione (Enrico Maria Ognibeni – GdL Edilizia-Comitato Tecnico Interregionale/PISLL)
Macchine per preparazione e posa in opera di conglomerati cementizi e malte (Leandro Bandini/Gualberto Aglietti – Delegati ANIMA – UCOMESA Associazione costruttori macchine edili, stradali, minerarie e affini )
Macchine utensili impiegate in edilizia (fabio Pera – INAIL– DTS/ex ISPESL)
L’evoluzione della normativa tecnica nel settore degli apparecchi di sollevamento a livello europeo ed internazionale (Roberto Cianotti – UNI Commissione apparecchi di sollevamento)
Macchine per il sollevamento (Maria Nice Tini – INAIL– DTS/ex ISPESL)
Macchine per costruzioni stradali, scavo e movimento terra (Antonella Pireddu / Sara Anastasi – INAIL– DTS/ex ISPESL / INAIL – DCC/ex ISPESL)
Macchine e impianti per la produzione industriale di prodotti da costruzione e componenti edilizi (Luigi Monica – INAIL– DTS/ex ISPESL)
Accertamenti tecnici per la sorveglianza del mercato delle macchine impiegate in edilizia (Luciano Di Donato – INAIL– DTS/ex ISPESL)
Considerazioni sull’applicazione del titolo III del Dlgs 81/08 (Tiziano Ficcadenti – GdL Macchine-Comitato Tecnico Interregionale)
Fonte: Inail/Ispesl
Mappa del rischio idrogeologico in Italia
Segnalata da Mauro A. Del Pup (http://delpup.wordpress.com)
Da Linkedin, grazie a Salvatore Infantino, apprendo della Mappa del rischio idrogeologico in Italia che oggi, più che mai, mi pare opportuno pubblicare.
Il rischio idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema molto rilevante che, in base all’assetto geomorfologico, si presenta in maniera molto diversificata.
La recente alluvione che ha colpito le Cinque Terre e la Lunigiana e oggi, 4 novembre 2011, anche la città di Genova, lo dimostrano.
A quando, mi chiedo e vi chiedo, politiche serie di gestione preventiva dei rischi?
Linee Guida del CIG online
Ugo (www.studiofonzar.com) mi segnala questo interessante articolo
Questa notizia è stata tratta da: http://www.sicurweb.it/
Disponibili le guide pubblicate tra il 2002 e il 2011. Numerosi gli aggiornamenti
Sono disponibili sul sito del CIG, Comitato Italiano Gas, le Linee Guida pubblicate dal Comitato.
Linee Guida CIG Nr. 01
Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)
Linee Guida CIG Nr. 02
ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)
Linee Guida CIG Nr. 03
Il controllo dell’odorizzazione del gas negli impianti di distribuzione (2002)
Linee Guida CIG Nr. 04
La gestione delle emergenze da gas combustibile (Settembre 2011)
Linee Guida CIG Nr. 05
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) – Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15
Linee Guida CIG Nr. 06
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) – Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15
Linee Guida CIG Nr. 07
Classificazione delle dispersioni di gas (Settembre 2011)
Linee Guida CIG Nr. 08
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) – Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16
Linee Guida CIG Nr. 09
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) – Sostiutita da Linea Guida CIG Nr 16
Linee Guida CIG Nr. 10
L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2006)
Linee Guida CIG Nr. 11
Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas (2007)
Linee Guida CIG Nr. 12
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2011)
Linee Guida CIG Nr. 13
per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Aprile 2009)
Linee Guida CIG Nr. 14
Sulla qualifica del personale addetto alla sorveglianza sulle apparecchiature degli impianti di trattamento e/o di regolazione della pressione e/o misura odorizzazione dei sistemi di distribuzione canalizzati del gas combustibile (Aprile 2009)
Linee Guida CIG Nr. 15
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (Settembre 2011)
Linee Guida CIG Nr. 16
Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)
Le linee guida, in formato .pdf, sono scaricabili gratuitamente sul sito CIG: Linee Guida online.
Fonte: Cig
Cura, manutenzione, ispezione e scarto delle funi di acciaio: la UNI ISO 4309:2011
Ugo (www.studiofonzar.com) mi segnala questa news.
Questa notizia è stata tratta da: http://www.sicurweb.it/
Il pericolo di incidenti durante le operazioni di sollevamento è talvolta sottovalutato dagli utilizzatori ma, fortunatamente, grazie agli alti coefficienti di sicurezza adottati (il coefficiente di sicurezza è il rapporto fra il carico di rottura minimo ed il carico di lavoro di sicurezza, o portata di sicurezza, di un componente di sollevamento) il numero di tali incidenti rimane limitato (ammesso che sia lecito parlare di numero limitato; meglio sarebbe parlare di assenza di incidenti).
Per quanto riguarda le funi di acciaio, il coefficiente minimo ammesso dalla legge è 5:1, aumentato del 10% a 5,5:1, nel caso di funi avvolte su tamburi a più strati. Questi valori, stabiliti dalla prima direttiva Macchine recepita in Italia nel 1996, sono oggettivamente del tutto adeguati e, abbinati a modalità operative corrette, garantiscono l’assoluta sicurezza delle operazioni di sollevamento.
La norma UNI ISO 4309:2011 – che sostituisce l’edizione 2008 – è la guida completa per la gestione corretta delle funi d’acciaio per sollevamento da parte degli utilizzatori.
Dal titolo “Apparecchi di sollevamento – Funi – Cura, manutenzione, ispezioni e scarto”, la norma definisce le linee guida per la cura, l’installazione, la manutenzione e i controlli delle funi di acciaio in servizio sugli apparecchi di sollevamento ed elenca i criteri per lo scarto che devono essere applicati per implementare un utilizzo sicuro degli apparecchi di sollevamento.
Tra i contenuti della UNI ISO 4309:2011, sono da segnalare:
Il punto 3, un glossario dei termini e delle definizioni corretti da applicare alle funi d’acciaio.
Il punto 4, che stabilisce le regole per la corretta sostituzione della fune – sia dal punto di vista teorico (criteri di scelta della fune in sostituzione) che pratico (stoccaggio, maneggio e montaggio) – e la corretta manutenzione della fune e dei componenti che interagiscono con essa. Una fune correttamente mantenuta ed ingrassata dura molto più a lungo di una fune trascurata e consente di operare in condizioni di sicurezza.
Il punto 5, che stabilisce le corrette regole formali e pratiche per le ispezioni periodiche, di fondamentale importanza perché forniscono informazioni imprescindibili di sicurezza sulle condizioni della fune; una fune trascurata causa una situazione di pericolo. L’esecuzione puntuale delle verifiche periodiche da parte dia personale qualificato consente non solo di rispettare le leggi e di operare in sicurezza, ma anche di prevedere con ragionevole approssimazione quando la fune dovrà presumibilmente essere sostituita, con i relativi vantaggi economici.
Il punto 6, strettamente legato al 5, che stabilisce in dettaglio e con chiarezza i criteri di scarto in dipendenza dei valori dei parametri adottati per stabilire lo stato di conservazione di una fune: danneggiamento dei fili, decremento del diametro, rottura dei trefoli (i singoli fili avvolti a spirale costituiscono i trefoli, che a loro volta avvolti a spirale costituiscono la fune), corrosione, deformazioni e danneggiamenti.
Il rispetto della norma UNI ISO 4309:2011 di per sé non è sufficiente a garantire operazioni di sollevamento in sicurezza, ma abbinato alla adeguata formazione del personale ed al rispetto delle norme di sicurezza costituisce la base imprescindibile per il raggiungimento di quello scopo.
fonte: UNI
ETAG – calcolo ancoraggi per linee vita
Lascio alcuni link da cui consultare le “norme” ETAG.
http://www.eota.be/html/endorsed.htm
http://www.dibt.de/en/Referat_I2_4291.html
Una guida per la scelta, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi
Fonte: www.puntosicuro.it
Un documento affronta il tema degli ancoraggi nel settore delle costruzioni cercando di fare chiarezza sull’argomento. Focus sulla valutazione del rischio: l’analisi del rischio, i rischi prevalenti, residui, concorrenti e susseguenti.
Roma, 20 Ott - Sul sito dell’ Inail – Area di Ricerca ex Ispesl è da qualche giorno disponibile un documento che definisce in maniera chiara ed esaustiva ilconcetto di ancoraggio, un termine con il quale si identifica il sistema con cui con l’elemento da fissare viene collegato, permanentemente o no, ad una struttura.
Nella “ Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi”, pubblicazione realizzata da INAIL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – ex ISPESL, si ricorda che “il tema degli ancoraggi nel settore delle costruzioni è da sempre molto dibattuto”.
Infatti – come ricordano le parole introduttive del presidente dell’INAIL, Marco Fabio Sartori – “la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro e quella tecnica non affrontano mai in maniera organica, esplicita ed esauriente la problematica di come identificare, qualificare, progettare ed installare questi sistemi”. In particolare la “confusione scaturisce dal fatto che essi possono essere classificati secondo la direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/93, secondo la direttiva DPI 89/686/CEE, recepita in Italia dal DLgs 475/92, secondo le norme tecniche (si pensi alla UNI EN 795), secondo alcune circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (è il caso degli ancoraggi dei ponteggi) mentre per altri non esiste di fatto un preciso riferimento normativo”.
Nel documento si ricorda che le tecniche ed i materiali per l’ ancoraggio “hanno subito nel corso degli anni modifiche e cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica”.
Un primo passo in avanti verso la sicurezza si è avuto con la direttiva 89/106/CEE che ha reso di fatto obbligatoria la marcatura CE per tutti i prodotti ad uso strutturale, elementi critici la cui perdita di efficacia può provocare morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Mentre la direttiva 89/686/CEE ha avuto un approccio differente: ha preso “in considerazione l’elemento da fissare, che per essere considerato DPI deve essere rimovibile, e non la struttura, esclusa dal campo di applicazione” (concetti “chiaramente esplicitati nella UNI EN 795”).
In merito alla “confusione” indicata dal presidente dell’INAIL, ricordiamo che oltre agli ancoraggi che ricadono sotto le due direttive citate, vi sono anche prodotti “ibridi”, costruiti secondo le norme UNI EN 516 e UNI EN 517 (“sono prodotti da costruzione a cui si applica la direttiva 89/106/CEE ma su di essi possono essere collegati i dispositivi di protezione individuale”), “ sistemi di ancoraggio costruiti secondo le circolari del Ministero del Lavoro 85/78, 44/90 e 132/91” e una “grande varietà di prodotti che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti” e a cui “bisogna dedicare particolare attenzione”.
La guida affronta diversi aspetti relativi agli ancoraggi: dalla valutazione del rischio, alla classificazione, scelta, uso, ispezione e manutenzione degli ancoraggi.
Ci soffermiamo oggi su alcuni aspetti inerenti alla valutazione del rischio, ricordando che la guida fornisce delle indicazioni che possono essere utilizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione.
In particolare viene fornito uno schema metodologico generale per la valutazione di un rischio specifico, che vi invitiamo a visionare nella guida.
Riguardo all’analisi del rischio si ricorda che “nei lavori in quota ove è previsto l’impiego degli ancoraggi l’esposizione al rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore è particolarmente elevata ed è legata al grado di efficacia degli stessi”. In questo senso il “rischio derivante dal mancato funzionamento può essere eliminato e/o ridotto attraverso:
- l’individuazione e l’adozione di ancoraggi idonei, adatti cioè all’uso specifico;
- l’individuazione e l’adozione di apparecchiature, attrezzature e macchinari idonei per effettuarne il montaggio ed, eventualmente, lo smontaggio;
- l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione a carattere organizzativo;
- l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione a carattere tecnico;
- l’individuazione e l’adozione dei DPC (dispositivi di protezione collettiva);
- l’aggiornamento di misure e sistemi di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e all’evoluzione della tecnica”.
Inoltre il rischio residuo può essere “eliminato o ulteriormente ridotto mediante l’individuazione e l’adozione dei DPI ( dispositivi di protezione individuale)”.
Nella guida si sottolinea l’importanza del rischio dipendente dal “fattore umano”: tutti quei fattori di rischio “legati allo stato psico-fisico del lavoratore, alla sua incapacità, alla sua incoscienza, alla mancanza di formazione ed, in generale, alla adozione di comportamenti inadeguati al contesto lavorativo”.
In relazione ai rischi prevalenti se nei lavori in quota con ancoraggi il lavoratore è esposto al rischio derivante dalla loro mancata efficacia, si ricorda che l’ ancoraggio può non assolvere la propria funzione per:
- “cedimento e/o rottura dei componenti;
- cedimento e/o rottura del materiale base;
- sfilamento dei componenti;
- eccessiva deformazione dei componenti;
- eccessiva deformazione del materiale base;
- danneggiamento dovuto alla corrosione dei componenti e/o del materiale base;
- danneggiamento dovuto agli effetti dell’incendio;
- decadimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo dei componenti e/o del materiale base (perdita della durabilità)”.
I rischi concorrenti sono invece quelli che aumentano la probabilità che si verifichino quelli prevalenti. Ad esempio:
- “il rischio legato all’uso improprio degli ancoraggi derivante da: mancato rispetto delle procedure di montaggio/smontaggio; insufficiente formazione del personale; insufficiente addestramento del personale; errata valutazione del materiale base; errata progettazione; errata valutazione dei carichi statici e/o dinamici;
- il rischio legato alle condizioni ambientali derivante da: corrosione; vibrazioni;
- il rischio legato ad eventi eccezionali derivante da: esposizione a calore e fiamma; esposizione ad eventi sismici”.
Inoltre i rischi susseguenti sono quelli che si verificano in seguito alla mancata efficacia degli ancoraggi (rischio prevalente) e provocano il distacco dei componenti rispetto al materiale base. Questi rischi possono causare:
- “la caduta dall’alto nei lavori in quota senza arresto della caduta;
- l’urto contro i DPC (parapetti provvisori e reti di sicurezza)”.
In particolare il rischio di caduta dall’alto “è sempre elevato anche in caso di lavori su superfici piane ed è maggiore su superfici inclinate quali, ad esempio, i tetti a falda. Lo stesso rischio è presente durante i lavori di montaggio/smontaggio delle opere provvisionali, dei DPC e dell’uso dei DPI contro le cadute dall’alto”.
Riguardo al rischio di urto contro i DPC, direttamente legato alla pendenza (inclinazione) del luogo sul quale si eseguono i lavori, si indica che è “dovuto allo scivolamento del lavoratore ed al conseguente rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l’elemento di protezione del bordo”.
Se il lavoratore “agisce in condizioni operative non ideali la valutazione dei rischi, oltre alla pendenza, deve tener conto anche di quest’ultime in quanto si potrebbero creare situazioni di lavoro ben più pericolose rispetto a quelle imputabili alla sola pendenza”.
È poi evidente che la valutazione dovrà prendere in esame anche tutte “le altre forme di rischio” derivanti dall’attività lavorativa.
Concludiamo sottolineando che la valutazione dei rischi “deve evidenziare in ogni istante dell’attività lavorativa se c’è un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell’evento ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza”.
In questo senso l’esposizione al rischio derivante dalla mancata efficacia degli ancoraggi “deve essere ridotto mediante l’adozione di adeguate misure di prevenzione e di protezione. Il tempo di esposizione ai rischi deve essere uguale a zero. Il documento di valutazione e/o il piano operativo di sicurezza devono contenere all’interno le idonee misure di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio derivante dalla mancata efficacia degli ancoraggi”.
Si sottolinea poi l’importanza di non sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza, “in quanto possibile causa di complicazioni che possono compromettere le funzioni vitali”.
Inail – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – ex Ispesl, “ Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi”, pubblicazione curata da Luigi Cortis e Luca Rossi (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – ex ISPESL) con la collaborazione di Michele Di Sario e Francesco Giancane (formato PDF, 5.13 MB).
Modifiche a “linee di macchine” e dichiarazione di conformità
Fonte: http://www.puntosicuro.it/
Modifiche rilevanti a “linee di macchine”, già singolarmente certificate CE: destinatari e contenuti degli obblighi in tema di dichiarazione CE di conformità
Occorre premettere che la normativa attualmente in vigore in tema di immissione sul mercato e messa in servizio di macchine (la c.d. “ Direttiva macchine”, tanto nella sua attuale formulazione – recepita in Italia con DLgs 17/10 – quanto in quella precedente) individua il fabbricante (nell’accezione di cui all’art. 2 DLgs 17/10), nonché il suo mandatario, quale unici soggetti giuridicamente responsabili della procedura che va dalla valutazione della conformità alla apposizione della marcatura CE.
Al fine di correttamente esaminare il tema, è necessario, dunque, verificare cosa si intenda per “fabbricante” ai sensi della direttiva macchine.
L’art. 2 del DLgs 17/10 definisce il fabbricante come la: “persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina … in mancanza di un fabbricante come sopra definito, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo”.
In altre parole, il legislatore comunitario (e, di conseguenza, quello italiano) stabilisce che, nell’ipotesi in cui non sia possibile individuare, in relazione ad una determinata macchina, il soggetto che la ha fisicamente progettata e/o realizzata, il criterio per la determinazione del destinatario dei doveri inerenti la sua conformità debba essere individuato nell’ “immissione sul mercato”.
Ciò detto, occorre logicamente indagare la portata del concetto di immissione sul mercato. Sul tema, si rinviene una certa differenza tra la definizione dell’abrogato DPR 459/96 e quella contenuta nel DLgs 17/10:
Mentre il primo forniva una definizione particolarmente dettagliata del concetto: “la prima messa a disposizione sul mercato dell’unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una componente di sicurezza per la distribuzione o l’impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria amministrazione”, l’attuale art. 2 lett. h) del DLgs 17/10, più sinteticamente, definisce la immissione sul mercato come: “la prima messa a disposizione di una macchina all’interno della comunità a fini di distribuzione o utilizzazione”.
L’art. 71 comma 5 del DLgs 81/08 fornisce un utile spunto di riflessione affermando che: “le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4 lettera a ) numero 3 non si configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni”.
Alla luce dei rilievi di cui sopra, può concludersi che la modifica rilevante delle caratteristiche costruttive della macchina (intendendosi con quest’ultimo termine anche l’ “insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”) comporti l’assunzione della qualifica di “fabbricante” da parte del soggetto che si sia attivato in tal senso.
Dunque, allorché una macchina (intesa, nel senso esteso di cui sopra, anche quale “linea”) sia sottoposta ad una modifica che ne alteri le condizioni di utilizzo (non rientrante nella ordinaria o straordinaria manutenzione) dovrà essere sottoposta, da colui che si configuri come “fabbricante”, al processo valutativo di cui all’art. 9 del DLgs 17/10.
Nell’ipotesi di modifiche (aggiunta di macchine, eliminazione di macchine o modifica di macchine) a linee già certificate in origine dal costruttore, il soggetto che realizza l’intervento viene a configurarsi quale “fabbricante” delle stesse, assumendo, così gli oneri dei quali questa figura giuridica (poiché destinataria di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv c.p.) è destinataria a norma di legge. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 9, ha il dovere di attivare la procedura di valutazione della conformità.
Sul tema, l’art. 5 della direttiva 2006/42/CE, confluito nell’art. 3 del DLgs 17/10, stabilisce che: “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: A) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I; B) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile; C) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; D) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 12; E) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina; F) appone la marcatura CE”.
Alla luce del contenuto della citata disposizione normativa, può affermarsi che il processo che porta alla messa sul mercato od in servizio di una macchina si compone di tre fasi: 1) “valutazione”, 2) “dichiarazione di conformità” 3) “marcatura”.
Mentre i processi di “dichiarazione di conformità” e di “marcatura” rilevano fondamentalmente sotto il profilo formale, al fine di individuare senza dubbio il soggetto su cui ricade la responsabilità giuridica della immissione sul mercato, la “valutazione” rappresenta la fase essenziale del processo, essendo finalizzata alla verifica della conformità della macchina rispetto al contenuto della direttiva.
L’art. 9 della predetta normativa italiana, disciplina modalità di valutazione della conformità differenti, applicabili dal fabbricante o dal suo mandatario, a seconda che si tratti di macchina contenuta, o meno, nell’allegato IV.
Nell’ipotesi in cui la macchina sia contemplata dall’allegato IV, la direttiva europea prevede tre modalità di valutazione alternative tra loro: la procedura con controllo interno, oppure la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, ovvero la procedura di garanzia di qualità totale di cui all’allegato X.
In particolare, l’esame CE del tipo avviene attraverso una verifica ed un’attestazione di conformità rilasciata da un organismo notificato su di un modello rappresentativo di una macchina.
All’esito della verifica, l’organismo notificato, prescelto dal fabbricante, rilascia l’attestato di esame CE del tipo contenente, tra gli altri, i dati di identificazione del modello approvato, le conclusioni dell’esame e le condizioni di validità dell’attestato.
Occorre osservare che, a prescindere dal necessario contributo dell’organismo notificato nella procedura di valutazione, la responsabilità giuridica connessa con l’immissione in servizio o sul mercato continua a gravitare sul fabbricante, quale unico referente in relazione al rispetto della conformità alle disposizioni della direttiva.
Nel caso in cui la macchina non rientri invece nell’elenco di cui al suddetto allegato, si applica la procedura – semplificata – di valutazione con controllo interno sulla fabbricazione prevista all’allegato VIII.
In tale ipotesi è dunque il fabbricante ad essere onerato dal processo di controllo, senza necessità di coinvolgere, pur nell’accezione di cui sopra, l’organismo notificato.
Peraltro, il comma 3 dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE stabilisce che il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’art. 12, possa disporre o usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
Anche nella suddetta ipotesi, dunque, il fabbricante può avvalersi, nella procedura di valutazione di cui all’art. 12, del contributo di un ente terzo specializzato.
L’attività dell’ente, in questo caso, si configura come mera consulenza e prende il nome, nella prassi, di “attestazione CE di tipo, volontaria”; si definisce “volontaria” proprio in quanto non prescritta dalla legge. Il valore di tale attestazione è dunque quello di una consulenza sullo “stato dell’arte” della macchina analizzata.
Tuttavia, l’ente, pur eventualmente rilasciando una “certificazione” in relazione all’attività svolta, non assume alcuna posizione giuridica rispetto all’effettivo rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in relazione alla macchina “verificata” e, comunque, non può sostituirsi, in tema di responsabilità giuridica, al firmatario della dichiarazione CE che, come previsto dall’allegato II della direttiva 2006/42/CE, può essere solo il fabbricante o altro soggetto, in suo nome.
In conclusione – pur essendo previsto, possibile e, in alcuni casi, consigliabile – l’intervento dell’ente terzo nella procedura di verifica della macchina, ciò non può mai costituire valida esimente della responsabilità di tipo pubblicistico (anche penale) prevista per legge in capo al fabbricante per l’immissione sul mercato od in servizio della macchina; al più, un eventuale inadempimento contrattuale dell’ente terzo nella realizzazione della propria prestazione avrà rilevanza ai soli fini civilistici.
Le responsabilità rimangono comunque principalmente in capo a chi redige e sottoscrive la dichiarazione CE di conformità della macchina, in quanto soggetto rilevante giuridicamente ai fini dell’identificazione del fabbricante ai sensi della direttiva macchine.
Completamente diverso è, invece, il caso in cui il soggetto terzo realizzi materialmente le modifiche della macchina; in tal caso, venendosi questo a configurare quale fabbricante, sarà abilitato alla redazione materiale della dichiarazione CE e se ne assumerà, di conseguenza, la relativa responsabilità.
Ulteriore ipotesi è quella rappresentata dal caso in cui la linea oggetto delle modifiche venga utilizzata all’interno dell’ambiente di lavoro del medesimo soggetto; qui l’obbligo del fabbricante, circa la valutazione della conformità delle macchine, assume una duplice connotazione, piuttosto peculiare.
Da una parte, infatti, il soggetto che apporta le modifiche, quale fabbricante ex direttiva macchine, assume gli obblighi di valutazione e di certificazione delle macchine.
Dall’altra, configurandosi anche quale utilizzatore delle macchine, nei confronti dei lavoratori cui l’attrezzatura di lavoro viene affidata, e nella persona del soggetto che ricopre la veste di datore di lavoro, è destinatario degli obblighi discendenti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare quelli dettati dal titolo III, che impongono al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 69, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.
Francesco Piccaglia De Eccher
